Art. 7.

      1. L'articolo 103 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 103. - (Compiti, organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1. Spettano all'Agenzia, secondo le norme stabilite dall'ordinamento professionale, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni mediante concorsi per titoli ed esami, i provvedimenti disciplinari e le modalità di utilizzo dei segretari rimasti comunque senza incarico.
      2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria ai fini del reclutamento del personale da destinare all'Agenzia, ricorrendo anche all'istituto dell'assegnazione, comando e fuori ruolo;

          b) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre i rendiconti delle gestioni finanziarie al controllo della Corte dei conti;

          c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

      2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato dalla contrattazione collettiva relativa al comparto regioni-autonomie locali».

 

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